Istanza di ricongiungimento al figlio minore di tre anni: fuorviante provvedimento dell'Amministrazione
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Un nostro iscritto ha presentato istanza ex art.42 bis D.Lgs. 151/200 ed ha ricevuto una risposta dall' Amministrazione che lascia alquanto confusi.
Nel provvedimento la DIPMA dichiara la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del beneficio e contemporaneamente comunica che l'assegnazione temporanea presso la sede richiesta non può avere luogo per indisponibilità di vacanza organica relativa al ruolo/categoria/specialità del richiedente. Informa poi della collocazione dell' istante in una "lista d'attesa" di movimentazione. Inoltre, sempre nello stesso provvedimento, la DIPMA avvisa il richiedente che può avanzare ricorso giurisdizionale o dinanzi al Presidente della Repubblica, secondo le modalità di legge e nei termini previsti per le relative procedure.
Nella sostanza, affermando la sussistenza dei requisiti e l'inserimento in una lista d'attesa, l'Amministrazione ingenera nel personale l'idea di un accoglimento, per così dire, in "stand by" o "in progress", che di fatto scoraggia l'istante a ricorrere avverso il provvedimento, nella speranza di un'utile collocazione nella lista e quindi di un trasferimento prossimo.
In realtà, questo modus operandi non fa che ridurre l'attività procedimentale dell' Amministrazione e soprattutto evita contenziosi, dato che il richiedente, facendo affidamento sulla lista, evita di presentare ricorso, pur rischiando il raggiungimento del terzo anno di vita del minore e quindi la definitiva perdita della possibilità del beneficio che, è importante ricordarlo, la giurisprudenza subordina "alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva" e non di ruolo/categoria/specialità in uso all'Amministrazione.
Non è tutto. Il collega in questione, vedendo approssimarsi il compimento dei tre anni del minore, si è rivolto al nostro legale e, seguendo il suo suggerimento, ha ripresentato l'istanza.
L' Amministrazione non ha preso in considerazione la nuova richiesta affermando che la precedente istanza è ancora in itinere, ingenerando perciò ancora più confusione sulla definitività dei provvedimenti e sulla decorrenza dei termini d'impugnazione.
Per tutto quanto sopra, il SIAM ritiene il provvedimento in argomento poco corretto e fuorviante e, pertanto, non solo ha scritto ai Vertici e continuerà a tutelare il collega nelle sedi opportune ma, qualora appurasse la reiterazione di tale modus operandi con altri colleghi, metterà in atto ogni azione necessaria affinché l' Amministrazione adotti condotte maggiormente rispettose della normativa vigente.
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