Straordinario, CFI e CFG: Chi figli e chi figliastri.

09-10-2023

Il compenso per lavoro straordinario, il Compenso Forfettario d’Impiego (CFI) ed il Compenso Forfettario di Guardia (CFG) rappresentano temi caldi per tutti i colleghi della Forza Armata. Sono innumerevoli le segnalazioni di forte malcontento che ci pervengono dal personale dell’A.M. impiegato in ogni dove, che in particolare fanno notare come troppo spesso siano utilizzati in maniera arbitraria e discriminatoria tra il personale, per cui non tutti possono beneficiarne secondo equi criteri.

Il lavoro straordinario, istituto nato nel 1990 con la legge n.231, è quel lavoro svolto oltre il normale orario di servizio per soddisfare le esigenze volte al conseguimento dei fini istituzionali delle F.A. cui non si possa far fronte durante il normale orario delle attività giornaliere. In altre parole, lo “straordinario” è, per definizione, un lavoro che non può essere usato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Pertanto, se un Comandante, gestore di tale istituto, svolgesse o facesse svolgere al personale il lavoro “straordinario” costantemente o troppo frequentemente, se ne potrebbe dedurre che non stia adottando una gestione oculata del lavoro e del personale.
Inoltre, la direttiva SMA ORD 011 e l'art.14 del DPR 52/2009 stabiliscono che lo straordinario prestato debba prioritariamente essere remunerato economicamente e solo in subordine essere recuperato. Ciò nonostante accade che le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro settimanale vengono per lo più segnate come recupero compensativo e le rimanenti poche ore siano retribuite, in taluni casi invece, vengono pagate molte ore ma soltanto ad alcuni "eletti". Eppure chi amministra il personale sa bene se sarà possibile o meno pagare tutte le eccedenze orarie richieste al personale, dato che è a conoscenza delle risorse, stanziate in bilancio, di cui dispone.
A tal proposito, va precisato che, per procedere alla corresponsione del compenso in denaro, è necessario che esistano non solo le disponibilità finanziarie, ma anche che non venga superato il monte-ore annuo retribuibile.
Il decreto interministeriale del 2020 prevede, infatti, dei tetti massimi annuali di retribuzione dello straordinario di 450 ore individuali e senza distinzione di ruoli (innalzabili fino al 70% in caso di impreviste ed indilazionabili esigenze di servizio o carenze organiche e fino al 100% in caso di straordinarie esigenze anche di carattere emergenziale). Tuttavia i tetti del monte-orario non sono in grado di dare risposte in termini di una più equa distribuzione delle risorse per chi svolge lavoro straordinario, né tantomeno aiuta il fatto che l’entità delle ore di lavoro straordinario mandate in pagamento varia a seconda del grado, della qualifica ricoperta e del giorno in cui viene prestato il servizio. Evidenziamo, a riguardo, che l'attuale retribuzione di un'ora di straordinario effettuata da un Graduato è pari a circa 1/3 di quella di un dirigente.
Per quanto attiene poi la disponibilità effettiva delle risorse, sebbene a causa della contrazione degli organici si sia riscontrato un aumento progressivo del lavoro per tutto il personale in servizio, constatiamo che troppo spesso vengono corrisposte in misura in gran lunga maggiore al personale impiegato solo in determinati Uffici/Articolazioni piuttosto che in altri. Inoltre, le risorse economiche variano notevolmente tra i vari Enti (soprattutto tra quelli centrali e quelli periferici), creando percio' figli e figliastri tra il personale A.M. a seconda del Comando dove ciascuno è impiegato.

Non minori problemi si riscontrano sul fronte di misure come il CFI, per cui, anche in questo caso, si registra una discriminante distribuzione delle risorse finanziarie tra Enti. Il Compenso Forfettario di Impiego è un’indennità sostitutiva del compenso per lavoro straordinario e del recupero compensativo, definita attraverso le procedure di concertazione. L’art. 3 della legge n. 86/2001 ha disposto che, fino ad un massimo di 120 giorni l'anno, il personale delle FF.AA. possa essere impegnato in esercitazioni/operazioni militari, determinate dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dai Capi di S.M. di F.A., caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro e che si protraggano, senza soluzione di continuità, per almeno 48 ore. Pertanto, ci sono Enti “operativi” in cui al personale vengono retribuiti numerosi CFI ed altri Enti in cui i CFI sono un istituto quasi puramente teorico oppure riconosciuto solo al personale che svolge attività di “logistica di proiezione”.
Riscontriamo inoltre che, in molti casi, anche all’interno di uno stesso ambito lavorativo, la possibilità di effettuare CFI viene spesso riservata ad alcuni piuttosto che ad altri sulla base di criteri totalmente arbitrari e discriminanti. Senza contare che il personale impiegato in turni autocompensanti è di fatto escluso dalla possibilità di fruire dei CFI in quanto le condizioni per accedervi sono per loro assolutamente più penalizzanti rispetto al resto del personale.

Discriminante è, infine, anche la corresponsione del CFG. Il Compenso Forfettario di Guardia (CFG) è un’indennità corrisposta al personale militare che svolge servizi armati e non che esulano dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, di durata pari o superiore alle 24 ore e per cui non è possibile fruire dei recuperi compensativi per imprescindibili esigenze funzionali o prima del trasferimento ad altri enti. Nel caso della remunerazione dei CFG va evidenziato che il problema riguarda soprattutto i colleghi che rivestono i gradi più bassi della gerarchia militare. In particolare i militari di Truppa, per far fronte alle esigenze operative del loro Ente, si vedono costretti a rinunciare ad adeguati periodi di riposo, previsti per il servizio svolto, in cambio di un emolumento che in termini di costo orario corrisponde a circa 5,30 euro lorde. In pratica, percepiscono meno di quanto prendono alcuni lavoratori senza contratto, sfruttati e sottopagati.

IL SIAM chiede allo S.M.A. di intervenire per consentire una più equa ripartizione delle ore di straordinario da retribuire, sia in termini di assegnazione agli Enti che in termini di attribuzione pro-capite. Chiediamo poi di ridurre la forbice tra categorie militari degli importi previsti per la retribuzione oraria del lavoro straordinario. Inoltre, chiediamo che venga fatta un’importante azione di controllo sull' istituto del CFI in tutti gli Enti di F.A., affinché possa essere garantita una distribuzione più equa dell’istituto in parola tra il personale A.M.. Infine, chiediamo che in materia di CFG si apra un imminente confronto per una revisione dell’importo corrisposto, per un suo adeguamento a degli standard più rispettosi del lavoro del personale.
Data la rilevanza delle questioni, saremmo ben lieti di confrontarci con i Vertici e con i colleghi tutti (durante le nostre prossime assemblee sindacali) su quelle che sono le proposte e le richieste che vorremmo portare nei prossimi tavoli di contrattazione.

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