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Psicologi Militari: giustizia è fatta!

23-05-2023

La Corte Costituzionale con sentenza 93/2023 ha finalmente messo fine ad una battaglia legale che andava avanti da oltre 8 anni.

La Corte ha abrogato l’ articolo 10 comma 1 del Codice dell’ordinamento militare, nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all’art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionale.

Una sperequazione, dice la Corte nella sentenza, che viola l’articolo 3 della Costituzione poiché “Anche per gli psicologi, come per i medici appartenenti alle Forze armate, l’esercizio dell’attività libero professionale soddisferebbe una pluralità di interessi: quello della comunità civile, che può avvalersi di specifiche professionalità maturate in ambito militare, quello dell’amministrazione militare, che può giovarsi di personale di variegata esperienza, quello dell’ordinamento generale, che attuerebbe modelli integrati di assistenza tra strutture sanitarie civili e militari, quello del professionista che può affiancare quella militare, l’attività libero professionale a quella del pubblico impiego, arricchendo il proprio bagaglio di esperienza.

Inoltre l’art. 210, comma 1, cod. ordinamento militare si porrebbe in contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost., in quanto creerebbe «un’ingiustificata frattura tra la sanità civile e la sanità militare», impedendo, in quest’ultima, l’integrazione tra due categorie professionali destinate entrambe alla tutela della salute.

Insomma il Codice dell’ordinamento militare discriminava senza alcuna ragione logica una categoria professionale estremamente importante sopratutto in settori altamente stressanti come le forze armate dove il tasso dei suicidi registra numeri preoccupanti.

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